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Cancellazione della società. Estinzione differita per il Fisco

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 28 febbraio 2025
Autore: Paola Mauro

L’avviso di accertamento notificato al legale rappresentante di una società già cancellata dal registro delle imprese è valido, in quanto per l’Amministrazione finanziaria opera il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione dell’ente. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 5246/2025 della Corte di cassazione (sez. 5 civ.), depositata il 28 febbraio. La controversia concerne un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento di IRES, IRAP e IVA per l’anno 2014, oltre interessi e sanzioni, a una società cancellata dal registro
delle imprese nel 2018. Ciò posto, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – in riforma della decisione della C.T.P. – ha annullato l’atto impositivo in questione facendo leva sulla circostanza che la notifica nei confronti dell’appellante era avvenuta spendendo la qualità di rappresentante legale e non di socia. Al riguardo, la C.T.R. ha argomentato che l’estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese non aveva determinato anche l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio “sui generis”, in cui la responsabilità dei soci era limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, dovevano essere provate dall’Ufficio che agiva contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova. Pertanto, nel caso di specie, l’atto d’accertamento avrebbe dovuto essere notificato ai soci e, dunque, eventualmente, all’appellante nella qualità di socia e nei limiti di quanto stabilito “ex lege” e non in qualità di legale rappresentante della società non più esistente. Ebbene, gli Ermellini sono stati d’accordo con la Difesa erariale circa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 28, comma 4, D.lgs. n. 175/14, da ciò derivando l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado. Tale norma recita: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2014, è una disposizione di natura sostanziale e opera solo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi. Il disposto implica che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche a opporsi a essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. n.18310/2023; Cass. n. 36892/2022). Pertanto, il soggetto indefettibilmente intestatario e destinatario della notifica degli atti impositivi, ove questa si collochi entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, è e rimane la società (Cass. n. 21905/2024). Quest’ultima, con riferimento ai rapporti tributari, “per fictio” non si estingue, sopravvivendo perfino alla cancellazione dal registro delle imprese. Nulla si modifica con riferimento alle regole processuali applicabili alla materia, né si modifica la legittimazione processuale attiva e passiva correlata al singolo rapporto tributario dedotto in giudizio, alla capacità processuale rispetto all’atto impositivo che lo concerne e così pure, in relazione all’attitudine soggettiva della società a restare destinataria della notifica dell’atto impositivo da parte dell’Agenzia delle entrate. Ciò comporta che, in applicazione dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014, l’Amministrazione finanziaria è obbligata a notificare l’avviso di accertamento o presso il domicilio fiscale dell’ente (art. 60, co. 1, lett. c, D.P.R. n. 600/1973), oppure, in applicazione dell’art. 145, co. 1, c.p.c., a eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché
ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale. Non fattispecie in esame, dunque, – conclude la Corte – «non coglie nel segno la difesa della controricorrente di inesistenza della notifica fatta alla società presso il domicilio di (omissis) quale legale rappresentante della (omissis) S.r.l., in quanto la notificazione scelta dall’Agenzia è rituale, ed è irrilevante l’omessa indicazione nell’avviso di accertamento dell’estinzione della società in quanto, per fictio, con riferimento al rapporto tributario in questione e negli incontestati limiti temporali e oggettivi dell’art. 28 cit. la società non si è estinta.» La sentenza impugnata, pertanto, è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il rinnovo della pronuncia.
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Cartelle esattoriali, non devi pagarle se dalla notifica trascorre più di 1 anno: ecco perché e cosa devi fare

Se il Fisco non rispetta questa regola procedurale non potrà procedere con l’azione esecutiva. Vediamo di cosa si tratta
La procedura di riscossione forzata dei crediti prevede che le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengano iscritte a ruolo. Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.
Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate.
La cartella – si noti – svolge una doppia funzione:
intimazione di pagamento, in quanto contiene l’ordine di pagare all’agente le somme indicate, entro 60 giorni dalla notifica della stessa;
– avviso di mora: contiene infatti l’avvertimento che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione può provvedere all’esecuzione forzata sui beni del debitore, senza ulteriori avvisi.
Dunque, dopo la notifica di una cartella esattoriale, il contribuente ha a disposizione 60 giorni per presentare opposizione, decorsi i quali non è più possibile impugnarla. In tal caso, l’Agente della Riscossione può procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
Occorre anche rammentare che, decorso un certo lasso di tempo, le cartelle esattoriali vanno in prescrizione.
La prescrizione rappresenta l’estinzione del diritto di riscuotere un credito, a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo senza che l’Agente della riscossione abbia intrapreso azioni per il recupero. I termini di prescrizione variano in base alla natura del tributo dovuto:
– 3 anni per il bollo auto;
– 5 anni per tributi locali come Imu, Tari e Tosap;
10 anni per imposte statali come Irpef, Ires, Iva, bollo, registro e altre.
Ma esiste un altro termine che l’Agente della riscossione deve rispettare per riscuotere i crediti che gli sono stati affidati: dalla notifica della cartella non deve trascorrere più di 1 anno ai fini dell’azione esecutiva. Se l’espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene una nuova intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La regola è prevista dall’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Quindi, riepilogando,  il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale da più di un anno non potrà subire alcun pignoramento se prima non gli viene notificata l’intimazione di pagamento e, dopo di questa, sono decorsi 5 giorni.
In questo lasso di tempo egli potrà:
– contestare la pretesa di pagamento se, nel frattempo, si è prescritta;
– chiedere una rateazione che blocca ogni pignoramento o misura cautelare.
Sul punto sembra utile ricordare che ai contribuenti, i quali vogliano mettersi in regola con il versamento delle somme richieste in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione, è data la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme da versare in più rate, di importo non inferiore a 50 euro ciascuna.
Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate:
è sospeso l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato (si pensi all’automobile), a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione;
sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo e non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta in data antecedente alla presentazione dell’istanza.

Tutto quello che devi sapere sulla Rottamazione Quinquies

Se ti stai chiedendo cosa sia la Rottamazione Quinquies, sei nel posto giusto! È una misura introdotta dal governo italiano per aiutare i contribuenti a mettersi in regola con il Fisco, offrendo loro la possibilità di sanare le proprie pendenze tributarie in modo più agevole.
Cos’è la Rottamazione Quinquies?
La Rottamazione Quinquies è una procedura che permette ai contribuenti di definire i propri debiti con il Fisco, come cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e altri atti di riscossione, attraverso il pagamento di una somma ridotta rispetto all’importo totale dovuto. Questa misura si inserisce in un quadro più ampio di agevolazioni fiscali pensate per alleggerire il carico fiscale e favorire il rispetto delle obbligazioni tributarie.
Come funziona?
Per usufruire della Rottamazione Quinquies, bisogna presentare apposita domanda entro una certa scadenza, solitamente prevista dal decreto governativo. Una volta accettata, il contribuente può pagare le somme dovute in rate, spesso con condizioni più favorevoli rispetto al pagamento integrale, e in alcuni casi può anche beneficiare di sanzioni e interessi ridotti o cancellati.
Quali debiti sono coinvolti?
La misura riguarda principalmente le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e altri atti di riscossione che riguardano tributi come IRPEF, IVA, IRES, e altri contributi. È un’opportunità per chi ha pendenze fiscali ancora non saldate e desidera mettersi in regola senza dover pagare l’intero importo subito.
Perché è importante?
La Rottamazione Quinquies rappresenta un’occasione per contribuire a sanare le proprie posizioni fiscali, evitando sanzioni più pesanti o azioni di recupero più aggressive. È anche un modo per ripartire con una situazione fiscale più chiara e trasparente.
Se hai altre domande o vuoi sapere qualcosa di più specifico non esitare a contattarmi.

Dal quotidiano economico “il Sole 24 ORE” https://www.ilsole24ore.com/